TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

Le disposizioni di cui all’art. 51 L. n. 3/03 hanno portata ampia e prevedono il divieto di fumare, divieto che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi, con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi e come tali contrassegnati, e dei locali privati.

In via preliminare, va evidenziato come il diritto alla salute è tutelato, prima di tutto, dall’art. 32 della ns. Costituzione, come fondamentale diritto indisponibile dell’individuo e interesse generale della collettività. Il divieto antifumo interessa, quindi, indistintamente, tutti i locali chiusi, aperti al pubblico, con particolare interesse dei luoghi di lavoro, quali aziende, ma anche qualsiasi locale riservato all’utenza pubblica e ricreativa, quali discoteche, pub, teatro, ospedali, ristoranti, e quant’altro, ad eccezione soltanto degli spazi “riservati ai fumatori”, appositamente contrassegnati, oppure dei locali privati non aperti al pubblico.

In condominio gli spazi comuni (androni, scale, ascensori, sale riunione eccetera) non possono essere di fatto equiparati a una abitazione privata, in quanto rappresentano luoghi frequentati dai condomini e da altri soggetti- dei locali e delle attrezzature in essi presenti- nello svolgimento della propria attività lavorativa (si pensi ad esempio agli addetti alle pulizie, alla manutenzione di ascensori o caldaie, agli addetti alla consegna della posta ecc.) ai quali deve essere estesa la tutela prevista dalla legge. Tali locali, pertanto, non possono essere considerati privati e quindi non possono rientrare tra quelli nei quali il divieto di fumo non è applicato.

Da ciò deriva in primo luogo l’obbligo dell’apposizione dei cartelli secondo quanto indicato all’articolo 2.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004. Per quanto attiene la responsabilità della vigilanza sull’osservanza del divieto, si ritiene che sia compito degli amministratori di condominio la predisposizione e l’apposizione dei cartelli.

Pertanto, l’amministratore di condominio, responsabile dell’osservanza del regolamento di condominio, di disciplina dell’utilizzo delle cose comuni e nella prestazione dell’erogazione dei servizi nell’interesse comune, avrà l’ulteriore compito di far rispettare il divieto antifumo richiamando all’osservanza i trasgressori all’interno degli stabili, al fine di assicurare il miglior godimento a tutti i condomini, preservandoli dal fumo passivo.