Con il termine amianto o asbesto vengono indicati numerosi silicati naturali fibrosi. In natura l’amianto e molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei componenti fondamentali della crosta terrestre.
Alcuni tipi di amianto hanno avuto applicazioni tecnologiche. Diffuso è stato l’impiego in campo edile, soprattutto per le sue numerose proprietà, tra cui quelle fonoassorbenti e termoisolanti: costa poco, resiste al calore (fino a 500 gradi) e alla trazione, è un ottimo isolante termico, acustico ed elettrico. Materiale estremamente versatile, quindi, e a basso costo. Con tutte queste virtù ero ovvio che l’amianto avesse un grande successo commerciale.
Soprattutto quello a matrice friabile, è stato utilizzato prevalentemente a fini ignifughi ed isolanti ed applicato a spruzzo su muri, pareti e strutture metalliche, legato in intonaco, sovrastante a controsoffitti o a pannelli non friabili, contenuto in pannelli di controsoffittature friabili, in cartoni o pannelli posti in genere dietro gli impianti di riscaldamento, nei tessuti antifiamma e nelle guarnizioni.
Il cemento-amianto è un materiale che, quando e nuovo o in buono stato di conservazione, di per sé, non tende a liberare fibre spontaneamente. Se trovasi interno degli edifici e non viene manomesso, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre.
in Italia è vietato usarlo dal ’92. In particolare la Legge 257 del 1992 prevede che le Regioni adottassero un piano di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica per difendere la popolazione dai pericoli derivanti dall’amianto.
In pratica prescrive alle amministrazioni regionali di fare un inventario dell’amianto presente nelle fabbriche, nelle costruzioni e nelle installazioni di ogni tipo per prevenire i rischi.
Tra il ’94 e il ’96 le regioni hanno approvato i loro Piani regionali amianto (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Marche le più solerti, Lazio tra le ultime).
Il piano di protezione ha istituito presso le Arpa regionali i Cra, Centri regionali amianto, con il compito di effettuare i censimenti sia nell’edilizia pubblica che privata.
Nonostante gli sforzi di mappatura delle regioni, non esiste ancora, allo stato, un censimento completo dell’amianto collocato nel nostro paese.
La L. n. 257/92 vieta vieta “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto”, arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.
È da notare come nella normativa vigente non vi sia alcun obbligo di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici. Provvedimenti possono essere adottati dall’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) in seguito a valutazione degli Organi di Vigilanza. Se le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto è perché da queste non si ha una diffusione spontanea di fibre nell’aria, non essendoci, quindi, alcun rischio per la salute.
Al fine di realizzare il censimento dell’amianto presente nel territorio regionale, l’amministratore di condominio se è a conoscenza della presenza di amianto friabile nei luoghi di proprietà comune, acquisita mediante osservazione diretta o a livello documentale (progetto di edificazione con descrizione dei materiali impiegati), ha l’obbligo (art. 12 DPR 8/8/1994) di comunicare all’ARPAV l’eventuale presenza di amianto nell’edificio da lui amministrato fornendo i seguenti dati:
a) nominativo, indirizzo codice fiscale del condominio o denominazione della società proprietaria dell’immobile (per le società indicare i dati del legale rappresentante; per i condomini indicare i dati dell’amministratore): sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale;
b) dati relativi all’edificio: uso a cui è destinato; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale; interamente metallico); in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico; data di costruzione; area totale mq; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione;
c) dati relativi ai materiali contenenti amianto (tipo di materiale e l’estensione): materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali.
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione all’ARPAV è sanzionata a norma dell’art. 15 comma 4 della legge n. 257/1992 con l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 2.528,28 ad euro 5.164,57 ed inoltre costituisce fonte di responsabilità dell’amministratore per inosservanza delle attribuzioni ex art. 1130 c.c..
Se l’amministratore ha il sospetto che nelle parti di proprietà comune vi sia presenza di amianto dovrà richiedere l’intervento di un tecnico qualificato, il quale potrà effettuare il prelievo di materiali per analisi presso laboratori in possesso di specifica certificazione di qualità.
Se la scoperta di amianto friabile avviene in seguito all’esecuzione di attività di manutenzione, tale attività dovrà essere sospesa e l’amministratore dovrà darne comunicazione all’ARPAV. Si richiama in questi casi il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. n. 277/91. In particolare si richiama l’art. 34 del D.Lgs. 277 del 15.08.1991 che dispone che il datore di lavoro predisponga un Piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
L’eventuale attività di bonifica deve essere condotta con estrema cautela in quanto può essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupano l’edificio. La ditta che esegue la bonifica deve presentare un piano di lavoro all’ASL competente per territorio.
Sono previsti i seguenti interventi di bonifica:
– rimozione dei materiali;
– incapsulamento: applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre
– sovracopertura: si usa per i tetti in eternit e consente nell’installare una nuova copertura senza rimuovere quella esistente;
– confinamento: consiste nel separare fisicamente i materiali con amianto dai locali abitativi (es. controsoffittatura).
La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata da personale esperto in base all’analisi dello stato dei materiali e alle caratteristiche costruttive e d’uso dell’edificio.
I materiali contenenti amianto devono essere smaltiti da ditte specializzate iscritte all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
E bene richiedere copia dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali e verificare che il
documento contempli la specifica categoria del rifiuto.
Dovrà, inoltre, essere conservato il “formulario d’identificazione” del rifiuto firmato e datato dal destinatario.
Una volta affidata la bonifica e la manutenzione delle superfici contenenti amianto a una ditta specializzata, è opportuno assicurarsi che la ditta in questione abbia presentato un piano di lavoro all’Asl e farsene consegnare copia.