Il D.M. n. 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/02/2019, approva l’allegato 1 che modifica le norme tecniche contenute nell’allegato al D.M. N. 246/87, sostituisce il punto «9. Deroghe» e introduce il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
La normativa in questione si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore, secondo modalità previste e, nel definire gli obiettivi per la sicurezza antincendio delle facciate, promuove di:
Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio,
Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna,
Evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso
Per gli edifici esistenti queste prescrizioni sono da applicare quando siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Il decreto prevedere che qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’art. 7 del D.P.R. N. 151/11.
I condominii esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 entro i seguenti termini:
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dovranno adeguarsi entro il 6 maggio 2021, per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
un anno, ossia dovranno adeguarsi entro il 6 maggio 2020) dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Per i condomini esistenti al 6 maggio 2019 soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, attraverso e all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (D.P.R. N. 151/2011 art. 5).
In generale la nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:
L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 14 metri;
L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.
Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad es. impiant produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
La regola tecnica prevede per ogni livello di prestazione compiti e funzioni per il responsabile dell’attività e gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione dell’emergenza (L.P. 3).
Nella normativa è indicato anche il centro di gestione dell’emergenza. Si tratta di un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …).
Il centro di gestione dell’emergenza deve essere fornito almeno di: informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…); centrale gestione sistema EVAC; centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti. Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.