Innanzitutto, è bene sapere quali sono i requisiti necessari affinché si possa essere nominati amministratori di condominio.
Essi sono indicati all’articolo 71-bis Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Secondo la norma, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Tuttavia, esistono delle eccezioni agli obblighi previsti alle lettere f) e g). Infatti, coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nei tre anni precedenti l’entrata in vigore dell’art.71-bis, è consentito lo svolgimento dell’attività anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g), restando comunque l’obbligo di formazione periodica.
Ad ogni modo, qualora venisse a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l’incarico cessa. In questo caso, ciascun condomino ha la facoltà di convocare un’assemblea per procedere con la nomina del nuovo amministratore.